Rinnovo del contratto R.C. Auto
I contratti r.c. auto possono essere con o senza tacito rinnovo.
Nel primo caso il contratto si intende prorogato per l’annualità successiva,
salvo disdetta scritta almeno 15 giorni prima della scadenza;
Per le polizze a scadenza secca (di solito le polizze
telefoniche o quelle on-line) è necessario fare un'esplicita richiesta di
rinnovo ad ogni scadenza annuale, altrimenti il contratto si estingue con tutte
le conseguenze che ne derivano (vedi sanzioni).
In passato, salvo diversa disposizione del contratto, non c'era alcun obbligo
di comunicazione riguardo alla scadenza e alla variazione del premio.
Per rendere valide le nuove tariffe era sufficiente la loro affissione nei
locali dell'agenzia con un preavviso di 15 giorni rispetto alla scadenza del
contratto.
Per quanto riguarda l'attestato di rischio, sempre in passato, le compagnie
erano obbligate a consegnarlo su richiesta, presso i locali dell'agenzia, tre
giorni prima della scadenza contrattuale.
In base al nuovo regolamento (attuazione del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, in vigore dal 1 Gennaio 2007), le Compagnie hanno l’obbligo di:
inviare al contraente l’attestato di rischio, almeno 30 giorni prima della
scadenza contrattuale. comunicare per iscritto la data di scadenza della
copertura annuale, nonchè i tempi e le modalità da seguire per la comunicazione
dell’eventuale disdetta. fornire, direttamente o per il tramite di intermediari
o call center, indicazioni sul premio di rinnovo. Attenzione! La comunicazione
e l’attestato di rischio devono essere inviati anche se il contratto non
prevede il tacito rinnovo.
Periodo di tolleranza successivo alla scadenza
Alla scadenza di tutti i contratti a tacito rinnovo è previsto un
periodo di tolleranza di 15 giorni in cui il contratto è ancora efficace (salvo
disdetta da parte del contraente), anche se non si è ancora pagato il premio di
assicurazione (art. 1901 c.c.) Per le polizze a scadenza secca, invece, il
periodo di tolleranza non essendo automatico deve essere previsto
esplicitamente dal contratto.
NB: nel caso in cui l’aumento della tariffa (non dovuto
all'applicazione delle regole di passaggio delle varie formule tariffarie)
supera il tasso di inflazione programmato, il contraente ha diritto a disdire
il contratto senza rispettare il termine di preavviso di minimo 15 giorni, ma
comunque entro il giorno di scadenza.
Sospensione della polizza
Se si prevede di non dover utilizzare l’auto per un periodo di tempo è
possibile richiedere la sospensione della polizza (sempre che sia prevista dal
contratto), non essendo un obbligo per le compagnie), andando a risparmiare sul
pagamento del premio per il periodo di sospensione.
In passato il periodo di sospensione era compreso tra un minimo di 3 mesi ed un
massimo di 1 anno. Con l’entrata in vigore della legge Bersani Bis la classe di
merito, anche nei casi di sospensione, può essere mantenuta per cinque anni,
che diventa quindi il nuovo periodo massimo di sospensione.
Attenzione: per tutto il periodo di sospensione il veicolo
sarà privo di garanzia e quindi non potrà circolare; il contrassegno ed il
certificato di assicurazione dovranno essere restituiti all’assicuratore che li
restituirà solo al momento della riattivazione.
Inoltre, se alla sospensione non segue la riattivazione perchè il veicolo nel
frattempo è stato venduto, rottamato o comunque tolto dalla circolazione, è
rimborsabile la parte del premio pagata e non goduta.
Clausole di esclusione dalla garanzia e di rivalsa nei confronti
dell’assicurato
Sono casi in cui la garanzia non è operante; la Compagnia è comunque obbligata
a risarcire il terzo danneggiato ma avrà il diritto di chiedere al contraente
la restituzione totale o parziale di quanto pagato (diritto di rivalsa).
Alcuni esempi di clausole di esclusione sono: la guida senza patente, gli
incidenti provocati in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze
stupefacenti, ecc.
Clausole di franchigia
La franchigia è quella parte di danno non coperta dalla polizza, ovvero è un
importo pattuito contrattualmente che, in caso di sinistro, l’assicurato tiene
a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l’indennizzo.
Naturalmente, a fronte di questa “partecipazione alle spese” il premio sarà più
contenuto, ma solo poche Compagnie attuano sconti significativi. Infine, la
franchigia è prevista anche per le polizze accessorie (furto, incendio, kasko
ecc.)
E’ possibile distinguere due tipologie:
-franchigia assoluta: i danni inferiori alla franchigia sono a
carico dell'assicurato; quelli superiori sono liquidati al netto dell'importo
di franchigia.
-franchigia relativa: i danni inferiori alla franchigia sono a
carico dell'assicurato; quelli superiori sono liquidati totalmente.
In sostanza nelle polizze con sistema Bonus/Malus, l'importo di franchigia
rappresenta la soglia entro la quale conviene risarcire direttamente il danno
oppure conviene denunciare un sinistro.
Se il danno cagionato è inferiore alla franchigia non conviene farlo risarcire
dalla Compagnia in quanto ciò determina un incremento del premio dovuto al
peggioramento della classe di merito.
Attenzione: in base alle nuove regole evolutive, nel caso in
cui la domanda del danneggiato rientri nel limite di franchigia, la società
conserva il diritto di gestire il sinistro o di considerarlo come non avvenuto





